T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. I Sentenza n. 696 del 7 marzo 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4660 del 2004, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Ruggirello e Manlio Mannino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Manlio Mannino in Palermo, via S. Meccio n. 16; contro Prefettura di Trapani, Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6; Ministero dell'Interno non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento con cui è stata denegata la concessione qualifica di agente di p.s.. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Trapani e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani; Vista l'ordinanza n. 1988/2004 di rigetto della domanda cautelare; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 febbraio 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il ricorrente -OMISSIS-, impiegato presso il Comune di Trapani, inquadrato nella qualifica B4 ed addetto alle mansioni di ausiliario del traffico, presentava domanda per progressione verticale per accedere all'area C, pos. C1, nell'ambito della procedura indetta dal medesimo Ente locale per la copertura di n.8 posti di Ispettore di Polizia Municipale. Collocatosi in posizione utile, sottoscriveva quindi il relativo contratto in data 24/02/2004. In ragione del predetto avanzamento, il Sindaco pro tempore del Comune di Trapani avanzava alle autorità competenti richiesta per il riconoscimento, in favore dello stesso -OMISSIS-, della qualifica di Agente di P.s.. Con il Decreto prot. (...)/sett. 2^ del 25/06/2004, impugnato in questa sede, l'Amministrazione competente denegava il riconoscimento della qualifica richiesta. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento impugnato, affidando il gravame ad un unico articolato motivo di censura con il quale ha contestato la violazione dell'art. 5 comma 2 L. n. 65 del 1986, l'eccesso di potere, la carenza di istruttoria e l'insufficiente motivazione del provvedimento. Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata. Con Ord. 1988/04 è stata rigettata la domanda cautelare. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono. In sede istruttoria la Questura di Trapani, nell'ambito del procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica di P.S., ha accertato l'esistenza di alcuni elementi ostativi. Segnatamente, oltre alla segnalazione del predetto -OMISSIS- alla A.G. per corruzione e falsità ideologica (2001) e alla sua iscrizione nel registro degli indagati (nel 2002) per falsità materiale commessi da privato e falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, è infatti risultato che il medesimo -OMISSIS- fosse stato condannato, con rito del patteggiamento, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato ascritto di falsità materiale commessa da privato in atti pubblici. Parte ricorrente, premessa la non rilevanza dei primi due elementi evidenziati dalla Prefettura, ritiene che nel caso in esame la pena patteggiata non possa né assumere rilievo, né costituire ostacolo al riconoscimento della richiesta qualifica di P.S.. La censura non è condivisibile. Ritiene il Collegio di poter far applicazione del principio di diritto già da tempo pronunciato con la sentenza di questa stessa Sezione 9 marzo 2006, n. 561, qui condivisa. Ancorché in quella fattispecie si facesse questione di una revoca della qualifica di agente di P.S., si è infatti affermato che ai sensi dell'art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65, a seguito di condanna a pena detentiva ex art. 444 c.p.p., per delitto non colposo, di un vigile urbano, il Prefetto del tutto legittimamente può revocare la qualifica di agente di pubblica sicurezza: ciò in quanto la sentenza penale "patteggiata" possiede, infatti, tutti i requisiti per essere equiparata ad una sentenza di accertamento della responsabilità penale, ed è pertanto idonea alla revoca per il venir meno del requisito. Mutatis mutandis, la sussistenza del precedente penale, ancorché comminato con il rito del patteggiamento, costituisce un oggettivo motivo ostativo al riconoscimento della qualifica di agente di P.S. per evidente identità di ratio (trattandosi in questa sede, a fortiori, non della revoca di un qualità, ma dell'accertamento preliminare al suo riconoscimento). In relazione agli ulteriori ostativi rilievi evidenziati dall'Autorità prefettizia, inoltre, il Collegio ritiene di poter fare applicazione, a confutazione dei profili di doglianza prospettati dal ricorrente, alla sentenza di questa Sezione 8 luglio 2013, n. 1423. Con detta sentenza, la Sezione ha avuto modo di precisare che nell'ambito della potestà preordinata al riconoscimento della qualifica di agente di sicurezza agli appartenenti al corpo dei vigili Urbani, all'autorità di governo territoriale spetta un potere di valutazione specifico che comprende non solo il precetto recato nell'art. 5, comma 2, L. 7 marzo 1986, n. 65, ma anche quello desumibile dall'art. 11, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il sistema delle autorizzazioni di polizia in generale: se così non fosse, si assisterebbe a un inusuale e incoerente trasferimento di poteri, quanto meno nella presente fattispecie, all'autorità comunale che potrebbe così determinare, attraverso l'indubbia limitazione di elementi valutativi quali indicati nell'art. 5, L. n. 65 del 1986, rispetto al più ampio quadro offerto dal R.D. n. 773 del 1931, una serie di pericolose immissioni di soggetti inadeguati nel contesto locale della sicurezza pubblica, il che evidentemente ripropone il tema della violazione implicita, in tale prospettiva, delle prerogative esclusive in materia delle autorità statali. Facendo applicazione al caso qui in esame dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il provvedimento impugnato resiste all'articolata doglianza proposta del ricorrente, risultando quindi del tutto legittimo. In conclusione, il ricorso va respinto in quanto manifestamente infondato, con imputazione del regime delle spese processuali secondo la regola della soccombenza, nella misura di cui al seguente dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori così come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati: Giovanni Tulumello, Presidente FF Aurora Lento, Consigliere Roberto Valenti, Consigliere, Estensore