Cass. 27771/2017. Autovelox su strada rettilinea.

Necessario il fermo del veicolo o, in mancanza, nel verbale, l'esatta indicazione delle circostanze impeditive della contestazione immediata

Nella sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che poichè, nella fattispecie in esame, il tratto di percorrenza, controllato da  autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata (Cass. Civile,VI sez. ordinanza del 22/11/2017 n. 27771).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA  SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11422-2016 proposto da: COMUNE di CASACANDITELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, rappresentato e difeso dall'avvocato <...>; - ricorrente

contro

DDD MARCO; - intimato -

avverso la sentenza n. 631/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Preso atto che

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato posto che va confermata l'affermazione del Tribunale di Chieti secondo cui il verbale di che trattasi era illegittimo perché non conteneva "(....) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (...)".

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che

Il Comune di Casacanditella con ricorso del 8 maggio 2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 631 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza n. 81 del 2013 con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all'art. 142 CdS proposta da Fulvio Marco ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell'autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti, il verbale non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta, non vi era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità posto che le foto versate in  atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quattro motivi: 1) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 201, primo comma bis lettera E del CdS (dIgs.n. 285 del 1992) (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). 2) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 3 del DI. N. 117 del 2007, coordinato e convertito dalla legge n. 160 del 2007 e dell'art. 1 del DmTrasporti del 15 agosto 2007 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove fotografiche e documentali (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.). 4) per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). DDD Marco in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

2.Con il primo motivo il Comune di Casacanditella sostiene che il Tribunale, nell'annullare il verbale di contestazione della contravvenzione di cui si  dice per mancata contestazione immediata della violazione al CdS, non avrebbe tenuto conto: a) che ai sensi dell'art. 201 primo comma bis lettera e) Cds. I 'immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell'illecito avviene in un temposuccessivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento; b) che l'apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica. Per altro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, delle ragioni della mancata contestazione immediata della contravvenzione era statp, data motivazione nel verbale di contestazione; c) che il dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l'accertamento dell'infrazione era direttamente gestito dall'organo di Polizia operante in loco.

2.1. Il motivo è infondato. Vero è che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia,nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da  autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.

A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all'art. 2 comma 2 lettera A) e B) CdS richiamato dall'art. 4 comma 1 del Dlgi5 n. 121 del 2002 , ma rientra invece tra quelle indicate alla lettera C) dell'art. 2 appena richiamato. Correttamente, pertanto,il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perché non conteneva "(....) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (...)".

3. Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso e cioè: a) il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che il  Tribunale abbia affermato che mancava un'idonea segnaletica al preavviso, non avendo tenuto conto che nel caso concreto esiste ed esisteva adeguata ed idonea segnaletica perfettamente visibile agli utenti della strada ed attestante la sottoposizione del territorio al controllo elettronico della velocità come da foto in atti al fascicolo di primo grado. Con l'ulteriore precisazione che non era obbligatorio indicare nel verbale di accertamento la presenza di apposito cartello di segnaletica preventiva dell'apparecchio sempre che sia stata accertata l'esistenza dello stesso.

b) il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che il Comune di Casacanditella aveva prodotto le foto riproducenti lo stato dei luoghi e la segnaletica presente sui luoghi al momento del servizio di rilevazione della velocità, a mezzo apparecchiatura elettronica, e DDD Marco non ha disconosciuto lo stato dei luoghi da quanto risultava dalle foto. Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, ritenere provata la sottoposizione del tratto di strada sulla quale veniva accertata l'infrazione alle norme del CDS al controllo elettronico della velocità.

c) il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'eccezione sollevata dal Comune di Casacanditella in merito alla mancata proposizione da parte del sig. DDD Marco di una querela di falso avverso il verbale di contestazione della violazione del codice della strada per cui è causa.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che DDD Marco, intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Per Questi Motivi

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 23 giugno 2017

Il Presidente