La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1102/2013, aveva aperto le speranze del personale turnista della Polizia locale di vedersi retribuite le giornate infrasettimanali, nonostante le prime sentenze contrarie della Cassazione. Secondo i giudici di appello, infatti, il giorno di festività infrasettimanale comporta una riduzione del debito orario da rendere al datore di lavoro nel periodo considerato, come avviene per la totalità dei dipendenti non turnisti, con la conseguenza che la prestazione resa nel giorno di festività infrasettimanale si colloca sempre oltre il normale orario di lavoro contrattualmente stabilito, anche per i lavoratori turnisti, e, quindi, dà diritto al compenso per lavoro straordinario ovvero al riposo compensativo. Queste conclusioni della Corte territoriale sono state successivamente seguite da diversi Tribunali di primo grado. La questione, tuttavia, è giunta alla Corte di Cassazione che, con la sentenza 14/08/2019 n. 21412, ha chiuso in via definitiva all’apertura del pagamento dello straordinario limitando il compenso alla sola maggiorazione previsto per la turnazione festiva.
Le motivazioni del ricorso del Comune
Il Comune condannato al pagamento del lavoro straordinario, non corrisposto al personale turnista della Polizia locale durante il giorno festivo infrasettimanale, ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando due errori in cui è incorsa la Corte dei Appello. Il primo errore consiste nell’aver i giudici di appello ritenuto prestazione eccedente il normale orario di lavoro l’attività resa dal personale turnista nelle festività infrasettimanali contrariamente al chiaro tenore letterale delle due clausole contrattuali, alla loro ricostruzione logico-sistematica, all’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione. Il secondo errore consiste nell’aver la Corte territoriale trascurato che la disciplina del personale turnista,dettata dal CCNL 14/09/2000, contiene un trattamento economico più favorevole per l’ipotesi del lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale come consentito dalla normativa vigente che configura il diritto ad astenersi al lavoro in tali giornate quale diritto disponibile.
La conferma dell’orientamento della Cassazione
Le argomentazioni sviluppate dai giudici di Appello non sono risultate convincenti per i giudici di Piazza Cavour, che già in molteplici consolidati orientamenti ha evidenziato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l’art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 comparto Autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro. In altri termini, la ratio delle disposizioni contrattuali è quella di compensare attraverso un incremento dell’indennità di turnazione il maggior disagio sopportato dai dipendenti turnisti che svolgano le loro attività durante la festività infrasettimanale, ovvero domenicale qualora il turno coincida con tale giorno festivo. In definitiva, secondo la Cassazione, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 CCNL quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
Conclusioni
La Cassazione accoglie il ricorso del Comune, avverso la sentenza della Corte di Appello, precisando che non spetta al personale della Polizia locale, la maggiorazione di cui all’art. 24, comma 2, CCNL in caso di prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, seppur coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.
Con questa sentenza la Cassazione ha chiuso in via definitiva lo spiraglio lasciato aperto dalla Corte di Appello che, dissentendo dalle indicazioni dei giudici di legittimità, ha provato a giustificare una soluzione diversa ad un annoso problema che ha visto in contrapposizione gli enti locali con il personale della Polizia locale, dando vita ad una serie infinita di contenziosi, molti dei quali ancora pendenti.