La Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 257/2019 ha esaminato la questione di legittimità costituzionale, relativamente la revoca della patente di guida a seguito dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
Il nuovo pronunciamento mantiene lo stesso orientamento della decisione nr. 88/2019, con la quale conferma che la revoca della patente è disposta dal giudice solo in caso di morte e lesioni provocate da conducente ubriaco o drogato. Viene dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione.