Il decreto legge del 23 luglio nella parte del green pass al ristorante dice: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività (…) sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione”.
Manca quindi lo strumento attuativo del green pass al ristorante. Sarà adottato di concerto con i Ministri della Salute, del M.I.T.D. e del M.E.F., sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Dovrà individuare «le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti». Non si sa se il provvedimento arriverà entro il 6 agosto. E fino a quella data varranno i certificati cartacei.