Il Sindaco del Comune di Ferrara (FE) ha richiesto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, un parere al fine di conoscere se il personale assunto dal Comune con un profilo riconducibile alla figura di “ausiliario del traffico” possa essere considerato facente parte del Corpo di Polizia Locale, e un secondo parere relativo alla possibilità di riconoscere a detto personale, ove facente parte del Corpo di Polizia Locale, le misure di previdenza integrative previste dall’art. 208 del Nuovo Codice della Strada.
Circa il primo quesito la Sezione ha ritenuto che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed al quale con provvedimento del sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, non possa essere considerato personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. La risposta al secondo quesito è conseguenziale alla prima in quanto l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di Polizia Municipale, non può essere
destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di Polizia Municipale.