Giurisprudenza - Corte di Cassazione - Ordinanza 17/05/2022 n. 15826
In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981 (Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni ... omissis...), richiamato espressamente dall'art. 194 CdS, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per culpa in vigilando presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, senza alcuna possibilità, per quest'ultimo, di subentrarvi a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione medesima.