Modifiche al C.d.S all'insegna della mobilità sostenibile e non solo.
Prosegue la marcia verso la mobilità sostenibile secondo gli investimenti previsti dai Decreti di Rilancio e dal P.N.R.R. emanati lo scorso anno. E' evidente la volontà di agevolare la mobilità elettrica, perseguendo la decarbonizzazione dei trasporti, ma anche di velocizzare le tante procedure che sono ancora legate ad un passato fatto di carte e timbri a mano. Ma vediamo con ordine alcune di queste novità.
Modificato l'art. 24 CdS facendo rientrare tra le pertinenze di servizio le aree di ricarica dei veicoli elettrici;
Il comma 2 dell' art. 47 CdS viene modificato allineando la classificazione nazionale dei veicoli a due e tre ruote a quella europea che comprende i veicoli elettrici;
All' art. 50 CdS modificati i commi 1 e 2, e aggiunti commi 2bis e 2-ter che punisce pesantemente chi manomette le biciclette a pedalata assistita, facendole andare più veloci, e lo fa in modo diretto e indiretto. Diretto, perché stabilisce una sanzione per questo tipo di operazione illecita, la manomissione dei blocchi di velocità, e indiretta perché equipara la bici manomessa a un ciclomotore, con tutti gli oneri che ne conseguono: assicurazione, casco, targa, patente AM;
All' art. 97 CdS, viene inserito il comma 3-bis che elimina il tagliando adesivo del cambio di residenza anche dalla carta di circolazione dei ciclomotori;
Modificato comma 3 dell' art. 116 CdS che favorisce l'uso di veicoli alternativi per il trasporto merci. Con la patente B (conseguita da almeno due anni), è possibile guidare veicoli merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili alternativi (idrogeno, gnc, gpl, elettrici). La modifica permetterà a tutti i corrieri che adesso si spostano con i veicoli leggeri nelle città di guidare, con la stessa patente, anche veicoli leggermente più pesanti purché alimentati con combustibili alternativi.
Modificato il comma 2 bis dell' art. 117 CdS introducendo il limite di potenza per i neopatentati in riferimento alle auto elettriche;
Aggiunto il comma 6 bis all' art. 120 CdS che impedisce l'uso di bici elettriche a chi è stata revocata la patente;
Modificato l'art. 121 CdS che semplifica le regole per diventare esaminatori.
Aggiunto il comma 8-bis all' art. 126 CdS con l'obbligo, per chi "si è dimenticato" di rinnovare la patente, da oltre 5 anni, di rifare un esame pratico per verificare la sussistenza di tutti i requisiti psicofisici e tecnici per guidare.
Il comma 7 dell' art. 190 CdS viene modificato, favorendo la mobilità delle persone disabili con l'autorizzazione a circolare sulle piste ciclabili con le macchine elettriche a loro riservate;
N.B.: la presente pubblicazione è un’elaborazione che non ha carattere di ufficialità.
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