Con sentenza del 15/12/2023 n. 1040 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 3 ha stabilito che la notifica la disponibilità di un documento nella casella PEC equivale ad avvenuta consegna del documento. I giudici d'appello hanno in sostanza confermato che il destinatario, titolare di casella PEC, è tenuto a controllare la sua casella di posta certificata, ribaltando, completamente, la sentenza di primo grado che negava la valenza di una notifica eseguita a mezzo PEC perché tale assunto "avrebbe dato alla casella PEC una funzione sostanziale" mancando, secondo i
giudici di primo grado, una notifica eseguita mediante soggetto abilitato.