Sanità pubblica - Rifiuti - Noleggio di cassone scarrabile utilizzato per lo stoccaggio abusivo di rifiuti - Concorso nel reato di gestione dei rifiuti
In tema di gestione dei rifiuti, chi fornisce un cassone scarrabile, collocato sulla pubblica via al fine di consentire il deposito provvisorio dei rifiuti provenienti da lavori edili effettuati da terzi, concorre nel reato di stoccaggio abusivo ai sensi dell’art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La III^ sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 42610 del 21 novembre 2024 ha stabilito che non rientra nella definizione di deposito temporaneo preliminare alla raccolta ex art 185-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, il posizionamento su strada pubblica di un cassone scarrabile colmo di materiale proveniente da scavi e da cumuli di rifiuti solidi urbani (rifiuti speciali non pericolosi), qualificandolo bensì come di stoccaggio di rifiuti non autorizzato.
La Corte ha pertanto confermato la condanna per stoccaggio di rifiuti non autorizzato inflitta dalla Corte d’Appello di Messina all’autista di una impresa che aveva trasportato, un cassone scarrabile colmo di materiale proveniente da scavi e da cumuli di rifiuti solidi urbani (rifiuti speciali non pericolosi) dal cantiere alla strada pubblica, in concorso con il produttore del rifiuto per avere effettuato un raggruppamento di rifiuti in luogo diverso da quello di effettiva produzione senza alcuna autorizzazione amministrativa. )
La definizione di deposito temporaneo preliminare alla raccolta contenuta nell’ art. 185-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, prevede, tra l’altro, che i rifiuti devono essere depositati nel luogo di produzione ovvero nell’area su cui si svolge l’attività che ha prodotto il rifiuto, intendendo, per costante giurisprudenza, per luogo di produzione del rifiuto non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello che si trova nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente e non certo nel tratto di strada pubblica su cui era posizionato il cassone scarrabile non rientrante nel perimetro delimitato nella previsione normativa.
Commento alla sentenza del Consigliere Nazionale ANVU Osvaldo Dr. BUSI, già comandante p.m. a r.