A cura di Michelangelo Collura
Dottore in Giurisprudenza, Criminologo, Esperto in Sicurezza Urbana.
Con la L. 177/2024 numerosi sono stati gli interventi a modifica del C.d.S., oltre ai più noti, tra i quali basti citare quelli rivolti all’inasprimento delle sanzioni per la guida sotto l’effetto di stupefacenti o l’uso del telefono alla guida, risultano altresì cancellati interi commi o inseriti periodi che in concreto si traducono in importanti novità normative con implicazioni e risvolti che vanno a incidere sulla vita e i rapporti collettivi.
Qui tratteremo di quanto aggiunto al comma 6 dell’art. 7 C.d.S., nello specifico infatti risulta inserito un periodo che, per quanto possa risultare di facile lettura, in concreto comporta novità di rilievo sia a carico dei privati cittadini che delle pubbliche amministrazioni. Art. 7 c. 6 C.d.S. vecchio testo | Art. 7 c. 6 C.d.S. nuovo testo in vigore |
“6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.” | “6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.” |
“1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”
In tal senso si è inoltre espressa la Corte di Cassazione con ord. n. 3216 del 7 febbraio 2017.
“Questa Corte ha gia’ piu’ volte stabilito che l’amministrazione comunale e’ tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che e’ comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (Sez. 3, sentenza n. 23562 del 11/11/2011, Rv. 620514). Infatti il Comune il quale consenta alla collettivita’ per pubblico transito, di un’area di proprieta’ privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilita’ per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima (Se 3, Sentenza n. 7 del 04/01/2010, Rv. 610958).”
Per effetto di quanto sopra descritto quindi per tutte quelle aree di parcheggio aventi caratteristiche tali da ricadere nell’applicazione di uso pubblico, un esempio su tutti i parcheggi interni alle aree ospedaliere, la responsabilità circa la manutenzione e la regolamentazione della circolazione stradale sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Cosa accade quindi?
La P.A. dovrà quindi prendere carico di queste aree e provvedere a programmare la loro manutenzione e disporre le Ordinanze al fine di regolamentare la circolazione stradale in sicurezza.
Di fatto per effetto della norma tali aree soggiacciono al C.d.S. per cui qualsiasi modifica alle stesse o attività svolta su di esse prevede il rilascio di titolo autorizzativo da parte della P.A., come nel caso delle occupazioni suolo.
Gli utenti invece in caso di esigenze o controversie, quali violazioni al C.d.S. o sinistri stradali, rientranti di fatto esclusivamente in ambito stradale, avranno sempre facoltà di rivolgersi ad un unico soggetto, ovvero gli organi di Polizia Stradale.
Tra i nodi a sciogliere rimangono gli accordi tra proprietà e P.A. relativamente alla ripartizione sugli oneri di manutenzione e all’applicazione pratica dell’art. 159 C.d.S..
Michelangelo Collura