Individuati i criteri per definire quando un materiale perde la qualifica di rifiuto.
La materia dell’End of waste, a seguito della sentenza n. 1229 del 2018 del Consiglio di Stato, con la quale è stato negato che enti e organizzazioni interne alla Stato possano vedersi riconosciuto il potere di ”declassificazione” del rifiuto in sede autorizzazione sconfessando di fatto la nota prot.n.10045 del 1° luglio 2016 del Ministero dell’ambiente che aveva confermato in capo alle regioni e agli enti delegati il potere di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”. Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza ha sostenuto che se si consentisse ad ogni regione di definire, in assenza di una normativa dell’Unione, su cosa debba intendersi o meno per rifiuto, si violerebbe la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, in considerazione che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali di competenza esclusiva dello Stato (art.117, comma 2, lett. s) Cost.).
Dal 3 novembre 2019,con l’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n.128, che converte il D.l. 3 settembre 2019, n.101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, la materia dell’End of waste viene modificata ed integrata dall’art. 14-bis, il quale contiene “disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto”, riconoscendo alle Regioni, in mancanza di criteri dettagliati e nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, il compito di rilasciare o rinnovare le autorizzazioni “caso per caso”.
Il restyling dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152 del 2006,operato dalla legge n.128 del 2019, in linea con le modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE, modifica la lettera a) del comma 1, del predetto articolo, modifica una della condizioni che devono essere soddisfatte ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; in particolare a differenza del testo previgente che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiedeva che la sostanza o oggetto doveva essere comunemente utilizzata per scopi specifici, oggi la riscrittura del testo prevede quale condizione che la sostanza o oggetto sia destinata ad essere utilizzata per scopi specifici, riproducendo quanto previsto dall’art.6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva rifiuti 2008/98/CE come modificata dalla direttiva 2018/851/UE. Il nuovo testo pone in rilievo la finalità dell’utilizzo e non il comune utilizzo come previsto in precedenza.
Il terzo comma dell’ art.184-ter, viene sostituito integralmente dal comma 2, dell’art.14-bis della legge n.128 del 2019, in base al quale in assenza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo , per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di dettagliati criteri, definiti nell’ambito definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinchè i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Pertanto in mancanza di specifici criteri adottati ai sensi del secondo comma dell’articolo in commento, continuano ad applicarsi, relativamente alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, per il recupero di rifiuti non pericolosi, 12 giugno 2002, n. 161, per il recupero di rifiuti pericolosi.
La legge n.128 del 2019 dopo il terzo comma ha inserito dei nuovi commi dal 3-bis al 3-septies.
Il novello comma 3-bis prevede che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dal terzo comma devono comunicare all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro il termine di dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
Il comma 3-ter individua nell’ISPRA, ovvero nell’ARPA competente territorialmente delegata dal predetto Istituto l’autorità competente a svolgere controlli a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, relativamente alla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, gli atti autorizzatori rilasciati nonché le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui venga riscontrata un non conformità viene redatto una apposita relazione. Detto procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di inizio delle operazioni di verifica. Gli esiti della verifica vanno comunicati dall’ISPRA o dall’ARPA al Ministero dell’ambiente entro quindici giorni.
Il nuovo comma 3-quater prevede che il Ministero dell’ambiente, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter,entro sessanta giorni adotta le proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuta nella relazione trasmettendole all’Autorità competente, la quale avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato, in caso di mancato adeguamento viene disposta la revoca dell’autorizzazione dando tempestiva comunicazione al Ministero dell’ambiente della conclusione del procedimento. Resta salva la possibilità per l’Autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
Atra novità viene introdotta dal nuovo comma 3-quinquies che prevede la possibilità da parte del Ministro dell’ambiente di provvedere in via sostitutiva e previa diffida, anche ricorrendo alla nomina di un Commissario ad acta, nel caso in cui sono decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente senza che sia avviato o concluso il predetto procedimento.
Il comma 3-sexies prevede la redazione, con cadenza annuale, da parte dell’ISPRA di una relazione sulle verifiche ed i controlli effettuati nel corso dell’anno, che viene comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
E’ prevista, dal comma 3-septies, l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente di un registro nazionale finalizzato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Alla luce di questo nuovo comma le Autorità competenti devono comunicare al Ministero dell’ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori, quelli oggetto di riesame e di rinnovo, nonché glie siti delle procedure semplificate avviate per l’attivazione di operazioni di recupero di rifiuti ai sensi dell’articolo in commento.