In relazione all’art. 103, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 il Ministero dei Trasporti con la circolare - 19/03/2020 - Prot. n. 9209 – chiarisce che i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida sono prorogati di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020.
Diversamente, le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, saranno valide sino al 15 giugno 2020.