Sono giunte alcune richieste di chiarimenti relativi la patente di servizio per il personale della Polizia Municipale e, pertanto, si ritiene necessario chiarire gli aspetti normativi che hanno istituito il documento di guida indispensabile per gli Operatori che svolgono compiti di Polizia Stradale.
L’art. 139 del Codice della Strada stabilisce che la patente di servizio è un titolo di abilitazione professionale il cui rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale e sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. (patente civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame. Infine, l'art. 139, rimanda al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell’Interno, di stabilire i requisiti e le modalità per il rilascio della patente.
Quindi, la patente di servizio è un titolo abilitativo che si aggiunge alla patente necessaria per condurre un veicolo a motore impegnato in servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell’amministrazione pubblica da cui dipende chi ne è titolare. Perciò, la sua mancanza non impedisce la guida dei veicoli - con immatricolazione nazionale italiana - che sono in dotazione alla amministrazione pubblica da cui l’operatore di polizia dipende
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 246 del 11 agosto 2004 ha stabilito i requisiti e le modalità di rilascio della patente di servizio divise in 2 distinte abilitazioni che consentono di condurre, rispettivamente, i seguenti veicoli: • tipo 1 per la guida di motoveicoli e ciclomotori; • tipo 2 per la guida di autoveicoli e ciclomotori.
MODALITÀ DI RILASCIO DELLA PATENTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Per ottenere la patente di servizio di cui all'articolo 139 del Codice della Strada, è necessario che l'interessato contemporaneamente:
a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia municipale ( art. 2, comma 2 D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n. 246 del 11 agosto 2004);
b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del Codice della Strada ( art. 2, comma 1 D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n. 246 del 11 agosto 2004);
c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall' art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ( art. 3, comma 4 D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n. 246 del 11 agosto 2004);
d) abbia positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale ( art. 2, comma 3 D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n. 246 del 11 agosto 2004), ovvero svolga, all'entrata in vigore del regolamento, funzioni di polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ( art. 10, comma 2 D.M. n. 246 del 11 agosto 2004 ).
I comuni e le province da cui dipendono gli operatori per i quali è richiesto il rilascio della patente di servizio, d’intesa con l’ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono a:
• realizzare l’istruttoria completa della pratica per il rilascio del documento;
• compilare materialmente lo stampato della patente di servizio;
• conservare presso i propri uffici i seguenti atti:
- copia autenticata della patente di guida civile rilasciata ai sensi dell’art. 116 CDS;
- verbali delle prove di idoneità;
- dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato.
CORSO DI FORMAZIONE
Per poter sostenere l’esame per il conseguimento della patente di servizio è necessario frequentare un corso composto di 50 moduli (25 per la teoria e 25 per la pratica, ognuno di 40 minuti) secondo il programma dell’allegato B al DM n. 246/2004. Il corso è organizzato a cura e a spese dell’amministrazione da cui dipende il soggetto che deve sostenere l’esame di abilitazione per conseguire la patente di servizio. Esami di qualificazione
Inoltre occorre sostenere un esame di qualificazione davanti a una commissione permanente nominata dal prefetto.
La commissione esaminatrice permanente è composta di 5 membri:
• un funzionario della carriera prefettizia (che assume la presidenza);
• un appartenente alla specialità polizia stradale della Polizia di Stato;
• un dipendente dall’ufficio competente del DTT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• un appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco del comune che ha presentato più candidati;
• un appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della provincia.
Le funzioni di segretario della commissione permanente sono assunte da un dipendente designato dal Sindaco del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti al funzionamento della commissione e allo svolgimento degli esami di qualificazione sono interamente a carico dell’ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
L’esame di qualificazione si svolge in sessioni e si articola su due prove:
• prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico;
• prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui agli allegati del programma fissato dal D.M. n. 246 del 11 agosto 2004.
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE ALLA PATENTE DI SERVIZIO
La patente di servizio rilasciata ai dipendenti dei corpi o degli uffici di polizia municipale e provinciale, nonché degli altri organi di polizia stradale indicati dal comma 3 lettera a) dell’art. 12 CDS, può essere sospesa o revocata solo dall’autorità che l’ha rilasciata nei casi e con le modalità seguenti. La patente di servizio, inoltre, non può essere sottoposta a decurtazione di punti.
Sospensione della patente di servizio a seguito di violazioni.
La patente di servizio, d’ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell’interessato, è sospesa dalla autorità che l’ha rilasciata quando è disposta la sospensione della patente civile posseduta per violazioni delle norme di comportamento o per mancanza momentanea dei requisiti psicofisici per guidare o per altra causa prevista dal Codice della strada.
Sospensione della patente di servizio a seguito di incidenti stradali
D’ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o del servizio di appartenenza del titolare, il prefetto può disporre la sospensione della patente di servizio fino ad un massimo di un anno, quando il titolare, per imperizia o negligenza, nell’impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato danni ai medesimi o ad altre cose dell’ente o di altri soggetti, nell’ambito dell’attività di servizio.
Revoca della patente di servizio
La patente di servizio è revocata:
• dalla autorità che l’ha rilasciata, quando, secondo le norme del Codice della Strada, è stata disposta la revoca della patente civile posseduta;
• dal prefetto, in caso di incidenti gravi dovuti ad imperizia o negligenza del titolare ovvero in caso di recidiva in incidenti stradali.
Inapplicabilità delle sanzioni accessorie o della decurtazione di punti dalla patente civile.
Quando le violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale sono commesse alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente speciale di servizio, sulla patente civile posseduta non si applicano:
• le sanzioni accessorie (sospensione, ritiro o revoca della patente) conseguenti alla violazione;
• la decurtazione di punteggio.
Infatti, in tali casi, non vi è abuso del titolo di guida civile che non è richiesto per la conduzione dei veicoli di servizio dell’amministrazione e le sanzioni previste dal Codice della strada devono essere riferite alla sola patente di servizio.
Se ne ricorrono i presupposti, tuttavia, l’organo di polizia stradale che ha accertato la violazione può richiedere la revisione della patente civile.
In allegato i modelli previsti dal D.M. n. 246 del 11 agosto 2004 necessari per il rilascio della patente di servizio.