A seguito dell'emanazione dell'adeguamento del Regolamento Europeo n. 2017/625 e ai sensi densi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ” che entrerà in vigore il 26 marzo 2021, si è proceduto ad abrogare la Legge del 30 aprile 1962, n. 283, sulla dispciplina igenica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, facendo salvo solo le disposizione di cui all'articolo 7, 10 e 22. Il tutto riportato nell'Articolo 18 del presente provvedimento legislativo.
Rappresenta un ulteriore falla nell'attivita di contrasto svolta dal Personale della Polizia Locale, che adotta in fase di controllo delle attivita di produzione e somministrazione di alimenti e bevande finalizzato alla salvaguardia della Collettività.
Tale abrogazione va in modo inconciliabile con quanto riferito dal ministro delle Politiche Agricole, Patuanelli, nell'audizione davanti alla commissione Agricoltura del Senato: " per migliorare l'attività di contrasto occorre senza dubbio operare una drastica e incisiva semplificazione. In particolare, vi è la necessità di una revisione del quadro di regole sulle sanzioni in modo da renderle più efficaci, maggiormente proporzionate agli illeciti nonché più organiche a livello settoriale. Infatti, occorre riformare il quadro penale dei reati agroalimentari, oggi fermo alle norme del codice del 1930 ed alla legge sull'igiene degli alimenti del 1962 ”. Qui riportata fedelmente.
Il D. L.vo entra in vigore il 26.04.2021, in allegato copia nell'area riservata