In considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021 così come stabilito dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (la nuova dicitura del MIT) è tempestivamente intervenuto sostituendo, nelle parti corrispondenti, la circolare n. 7203 del 1° marzo 2021 in base alla più recenti modificazioni. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.