(Circolare Ministero dell'Interno n. 0001499 del 17/05/2021)
Articolo 215-bis del codice della strada, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132.
L'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018, ha introdotto l'articolo 215-bis ("Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati") del codice della
strada. La norma prevede, a regime, un censimento semestrale dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001, all'articolo 5 disciplina le modalità di comunicazione alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio degli estratti della più ampia lista formata dalle Prefetture ai sensi del precedente articolo 4; estratti che queste ultime dovranno comunicare, con
cadenza settimanale e fino a esaurimento della lista stessa, secondo le modalità specificate nel comma 5 e nel puntuale rispetto dei quantitativi ivi analiticamente individuati per ambiti regionali.
Nello specifico, per le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio:
a) Abruzzo e Molise, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, Trentino Alto Adige e Veneto, l'estratto deve recare non più di quattro (4) veicoli per ciascuna provincia;
b) Campania, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia e Basilicata, Roma Capitale e Sicilia, l'estratto deve recare non più di dieci (10) veicoli per ciascuna provincia.
Il totale complessivo massimo dei veicoli trattabili è indicato in 16016 (sedicimilasedici) a semestre, pari a 32032 (trentaduemilatrentadue) nell'anno solare per tutto il Paese