Accesso ai documenti riguardanti l'attività di rilevazione e di accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, rilasciati ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90. (rif. normativi: art. 25 Lg. 7/08/90 n° 241, letto in combinato con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352). Imposta di bollo non è dovuta ne sull'istanza di accesso ne sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento alla stessa, tranne nelle copie conformi eventualmente richieste ai sensi dell'art. 6.