La Cassazione, con sentenza n. 5679/2022, ha riconosciuto la legittimità di un contratto decentrato che prevede l’attribuzione dei buoni pasto al personale della polizia locale impegnato nei turni serali. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza ha evidenziato che non può ritenersi in contrasto con la contrattazione nazionale un accordo decentrato che riconosca il diritto al buono pasto agli agenti di Polizia Locale che lavorano in turno a cavallo dell’ora di cena o nell’immediata contiguità con i normali orari di essa.
L’art. 45 del C.C.N.L. 14.9.2000 contiene la norma generale sul servizio mensa e sul buono pasto sostitutivo di esso, stabilendo, in combinazione anche con il successivo art. 46, che il servizio o il buono spettino al personale che presti lavoro al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane e pausa intermedia. L’art. 13 del successivo C.C.N.L. 9.5.2006 ha poi previsto la possibilità «fermo restando l’attribuzione del buono pasto» di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, «figure professionali» che, per esigenze di continuità dei servizi e regolare svolgimento delle attività, con riferimento particolare ad alcuni settori, tra cui quello della vigilanza, possano fruire di una pausa pranzo da collocare «all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro».
A giudizio dell’Aran il richiamo ivi contenuto alle disposizioni degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 fa sì che nella attribuzione dei buoni pasto non si possa comunque prescindere dalla necessaria esistenza di prestazioni lavorative rese sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Secondo gli Ermellini, invece, il senso della previsione ampliativa di cui all’art. 13, del successivo C.C.N.L. 9.5.2006, va individuato nell’esigenza di tutelare quei dipendenti che svolgono la prestazione in turni che impegnano anche negli orari ordinariamente destinati alla consumazione di un pasto, indipendentemente dall’inizio della prestazione in orario antimeridiano.
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