Con sentenza del 17 febbraio 2023 numero 5078 la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ha dato ragione a un automobilista determinando che il posizionamento dell'autovelox su strada con doppia striscia continua non è da ritenersi sufficiente a definire la strada a scorrimento veloce, caratteristica, quest'ultima, invece, determinante perché il posizionamento dell'autovelox sia legittimo e scatti la sanzione automatica, senza bisogno di una contestazione immediata.
Non è la prima volta che la Cassazione interviene sul tema, ribadendo, nella succitata sentenza "Come questa Corte ha più volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art.2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità ( Cass.20.6.2019, n.16622; Cass. 14.2.2019, n.4451). Ne consegue che, non trattandosi di strada a scorrimento veloce, il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità. Il ricorso va, pertanto accolto".
Roberto Benigni, vicepresidente ANVU ricorda che una precedente sentenza, la numero 24936 del 15 settembre 2021 ribadiva gli stessi principi ed elenca cosa si intende per strada a scorrimento veloce: "La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano" (cit.).