Farà sicuramente discutere la sentenza, con la quale il TAR dell'Abruzzo, ha annullato il provvedimento di nomina del dirigente dell'avvocatura comunale a dirigente ad interim del settore di Polizia Municipale. Secondo il Tribunale infatti il comando può essere assunto solo da personale appartenente ai ruoli del corpo sottolineando che, mentre in deroga, il personale della Polizia Municipale può assumere incarichi in altri settori del Comune, non è consentito, invece, ai dirigenti comunali assumere il ruolo di Comandante della Polizia Municipale. L'ANVU Nazionale, intervenendo alla notizia pubblicata su un quotidiano locale, con un proprio commento sulla pagina Facebook ha ribadito: "E' una vita che l'ANVU lo dice. E' una vita che la Giurisprudenza lo sentenzia. La Polizia Locale all'interno dell'Ente Locale ha una funzione SUA PROPRIA, ha un ORDINAMENTO SUO PROPRIO che è prioritario e prevalente su ogni altra disposizione riferita al personale degli EE.LL. (cfr. art 70/2 del D.lgs. 165/2001), il relativo personale ha una specifica professionalità infungibile ed ha un inquadramento in species. E' un "enclave". Il Comandante quindi deve appartenere ai ruoli della Polizia Locale. DEVE ESSERE INQUADRATO NEI RUOLI NELLA POLIZIA LOCALE E SOLO ALLORA PUO' AVERE L'INCARICO DI COMANDANTE. I dipendenti dell'Ente locale inquadrati come amministrativi ( siano essi Dirigenti, Funzionari, Istruttori) non possono , ope legis, appartenere ai ruoli della Polizia Locale, ergo assumerne funzioni di nessun livello. Inoltre nei Comuni di piccolissime dimensioni, ove la Legge prevede che l'Amministratore Comunale possa avere anche funzioni e ruolo di responsabile tecnico, CIO' NON E' APPLICABILE ALLA POLIZIA LOCALE , in quanto regolata da norme in species che fanno deroga. Quindi anche nel caso sopra detto va nominato un responsabile del Servizio di P.L. che sia APPARTENENTE ai ruoli della P.L. , anche se inquadrato in cat. C. Speriamo che sia chiaro una volta per tutte" (cit).
N.B.: La presente pubblicazione è un’elaborazione che non ha carattere di ufficialità. Si esclude la responsabilità per eventuali errori, inesattezze e omissioni.